“In relazione alle notizie apparse in data odierna circa la presenza del pubblico nei palazzetti, si ricorda quanto segue:
art. 5 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 prevede:
2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non puo’ essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo’ essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e’ possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico”.
Fonte: ufficio stampa FIP